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Pagamenti p.a.: la nuova disciplina include i lavori pubblici


La nuova disciplina sui ritardati pagamenti, introdotta in attuazione della direttiva 7/2011/UE, si applica anche al settore edile e, in generale, a tutti i contratti pubblici stipulati dal 1° gennaio 2013 e relativi a tutti i settori produttivi.

Questo è quanto ha affermato il Ministero dello Sviluppo Economico in una nota del 23 gennaio 2013 di chiarimento sul d.lgs. n. 192/2012 (recante modifiche per l’integrale recepimento della citata direttiva), inviata alle principali associazioni delle imprese di costruzioni.

Il Ministero ha precisato, inoltre, che le previsioni dettate dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento di attuazione per il settore dei lavori pubblici, relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, devono essere interpretate alla luce delle disposizioni del predetto decreto legislativo, fornendo indicazioni al riguardo.

In particolare la circolare ministeriale ha chiarito che il termine di 30 giorni di cui all’art. 143, comma 1, secondo periodo, del regolamento per il pagamento delle rate di acconto dall’emissione del certificato di pagamento risulta ancora applicabile in quanto coincidente con quello fissato dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002.

Diversamente, il termine speciale di 45 giorni previsto dall’art. 143, comma 1, primo periodo, del regolamento per l’emissione del certificato di pagamento dalla maturazione del Sal ed il termine di 90 giorni previsto dall’art. 143, comma 2, del regolamento per il pagamento del saldo devono intendersi sostituiti con quello ordinario di 30 giorni.

Tuttavia, chiarisce il Ministero, è possibile prevedere nella documentazione di gara – e pattuire espressamente nel contratto – termini più lunghi, purché non superiori, nel primo caso a 45 giorni e nel secondo caso a 60 giorni.

In caso di ritardato pagamento, il Ministero ha ricordato che “il d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal d.lgs. 192 del 2012 prevede la corresponsione degli interessi semplici di mora su base giornaliera a un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all’inizio del semestre, maggiorato dell’8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora”.

 


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