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Liguria, deliberazione n. 57 – Spesa personale autofinanziata dal servizio


Un sindaco ha chiesto se la spesa per assunzioni di personale stagionale, per la gestione di un servizio (di visita delle grotte) assunto a seguito di convenzione con il Ministero per i Beni culturali possa essere escluse dell’obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale, posto dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

L’ente ha premesso che la spesa per il personale assunto con contratto a tempo determinato è interamente coperta da entrate derivanti dalla gestione del servizio assunto in convenzione.

I biglietti di ingresso al complesso turistico assicurano, infatti, l’integrale copertura delle spese di gestione, sia correnti che per investimenti.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 57/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 ottobre, hanno ribadito che le spese “autofinanziate” devono essere escluse ai fini del calcolo dell’obiettivo di riduzione della spesa storica di personale posto dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006 (Corte dei conti, sez. contr. Liguria, del. 47/2014).

Tale interpretazione è conforme alla pronuncia della Sezione delle Autonomie 21/2014, secondo cui, ai fini dell’obiettivo di riduzione delle spese complessive per il personale, è possibile non conteggiare le sole spese finanziate dall’Unione europea o da privati.

I magistrati hanno ribadito che, per poter beneficiare dell’esclusione suddetta, l’ente dovrà adottare una specifica contabilità separata (meglio se analitica), che permetta di evidenziare in maniera chiara le entrate riscosse in conseguenza dell’erogazione del servizio assunto in convenzione dal Ministero (al netto di eventuali spese connesse a tale riscossione) ed i relativi costi (al lordo degli oneri fiscali previdenziali, assicurativi e degli altri eventualmente previsti dalla legge).

 


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