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Liguria, deliberazione n. 47 – Spesa personale t.d. autofinanziata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare se il limite del 50% rispetto all’anno 2009 della spesa sostenuta per il personale assunto a tempo determinato o con altri contratti c.d. flessibili possa essere superato in caso di assunzione di guide turistiche interamente finanziate dai ricavi ottenibili dalla prestazione del relativo servizio.

L’ente ha chiesto, inoltre, se sia possibile portare in detrazione, dalla spesa di personale, l’entrata corrispondente al rimborso effettuato dall’INAIL a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 47/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 agosto, hanno evidenziato che nel caso delle spese “autofinanziate” vengono meno le ragioni di ottenere una riduzione allo specifico aggregato di spesa.

In tal caso, sarà onere dell’ente adottare uno specifico sistema di contabilità separata (meglio ancora se analitica) che permetta di evidenziare in maniera chiara le entrate riscosse in conseguenza dell’erogazione del servizio di guida turistica (al netto di eventuali spese connesse a tale riscossione) ed i relativi costi (al lordo degli oneri fiscali previdenziali, assicurativi e degli altri eventualmente previsti dalla legge).

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’aggregato “spesa del personale” deve essere interpretato alla luce di quanto previsto nel questionario sul rendiconto 2013 degli enti sottoposti al patto di stabilità (approvato dalla sezione delle Autonomie con deliberazione n. 11/2014), laddove non è stata considerata, fra le voci da scomputare ai fini della determinazione dell’obiettivo della riduzione della spesa storica per il personale, quella delle entrate derivanti dal riconoscimento, da parte dell’INAIL, di un rimborso all’ente locale dell’anticipazione dell’indennizzo ai dipendenti assenti per infortunio occorso sul luogo di lavoro.

Tale elemento costituisce un indice della necessità di non tener conto di tali entrate ai fini del calcolo dell’obiettivo di riduzione della spesa storica di personale posto dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006.

Pertanto è opportuno che il comune, al fine di non alterare artificiosamente i risultati della serie storica, causati da un evento non dipendente dalla sua volontà, non conteggi, ai fini del rispetto dell’obiettivo posto dal comma 557, le entrate riscosse dall’INAIL, a titolo di indennità di infortunio, nel precedente esercizio 2013.

A conferma di tale interpretazione si richiama la deliberazione 27/2014 nella quale i magistrati della Liguria hanno precisato come la finalità perseguita dalla norma, rappresentata dal contenimento della dinamica della spesa per il personale, comporti un’interpretazione teleologicamente orientata che consenta di escludere, dal suo ambito applicativo, quelle situazioni che, pur causando materialmente il superamento del tetto, non determinano un aumento strutturale della spesa di personale.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali” in programma a Firenze il 18 settembre 2014.

 


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