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Lombardia, deliberazione n. 262 – Contributo alla parrocchia


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore della locale parrocchia per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dell’oratorio di proprietà parrocchiale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 262/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno ribadito che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 9/2006, 10/2006, 18/2006, 26/2007, 35/2007, 59/2007, 39/2008, 75/2008, 1138/2009, 1/2010, 981/2010, 530/2011, 262/2012, 218/2014).

Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (sezione contr. Lombardia, del. 262/2012).

Il finanziamento concesso a privati, tuttavia, deve essere tale da non incorrere nel divieto di spese per sponsorizzazioni previsto dall’articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010.

A tal proposito, i magistrati contabili hanno ricordato che la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell’ente pubblico, così da promuoverne l’immagine (sezione contr. Lombardia, del. 1075/2010).

Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso ente pubblico.

Nel provvedimento l’ente dovrà evidenziare:

– che l’attività costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione;

– i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio;

– che la spesa è congrua rispetto agli interessi complessivi dell’ente.


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