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Lombardia, deliberazione n. 218 – Contributi attività di privati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare contributi per finanziare l’iniziativa svolta dalla parrocchia, consistente nell’organizzazione di un campo estivo da svolgere durante la chiusura delle scuole a favore di minori e di giovani.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 218/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 luglio, hanno evidenziato che non esiste alcuna disposizione che impedisce all’ente di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano dirette a soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal comune.

L’articolo 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Tuttavia qualora l’ente ricorra a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosca loro benefici di natura patrimoniale, dovranno essere adottate cautele maggiori, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione dell’attività amministrativa.

A tal proposito, i magistrati contabili , hanno fornito indicazioni generali per l’adozione dell’atto con il quale l’ente procederà al finanziamento.

In particolare l’ente dovrà evidenziare in modo inequivoco, nella motivazione del provvedimento, come il finanziamento non incorra nel divieto di spese per sponsorizzazione previsto dall’articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010.

A tal fine, l’ente dovrà indicare come l’attività esercitata costituisca una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico (esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte dell’ente) e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione.

L’amministrazione, inoltre, è tenuta ad evidenziare i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.

In ogni caso, l’eventuale attribuzione deve risultare conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale.

 


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