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Accesso civico: responsabilità p.a. e opportunità per cittadini


L’Anac, con un comunicato del 15 ottobre 2014, ha fornito chiarimenti in merito all’accesso civico.

Tale istituto consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le p.a. hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

Per l’esercizio dell’accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo.

L’accesso civico è strumento distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/1990, stante la diversità di interessi e finalità che intendono rispettivamente tutelare: tutela generalizzata alla conoscenza e fruibilità delle informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicate, da un lato, protezione di un interesse giuridico particolare dall’altro.

A tal fine, eventuali segnalazioni in ordine a disfunzioni del procedimento di accesso agli atti, dunque, non devono essere trasmesse all’ANAC, che non ha competenze in materia, ma ai soggetti specificamente indicati nella legge 241/1990 (articolo 25).

L’Anac ha anche ricordato che, come chiarito nella delibera 50/2013, nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità devono essere indicate le “misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione considera l’accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Le p.a. e, più in generale tutti i soggetti indicati nell’articolo 11 del d.lgs. 33/2013, come recentemente modificato dal d.l. 90/2014 in sede di conversione ex legge 114/2014 che ne ha esteso l’ambito di applicazione, hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”:

1) nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché nominativo del titolare del potere sostitutivo con indicazione dei relativi recapiti telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica istituzionale;

2) modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un’adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico.

E’ compito del Responsabile della trasparenza controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico (articolo 43, comma 4 del d.lgs. 33/2013).

Chiunque – cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionali dei soggetti indicati nell’articolo 11 del d.lgs. n. 33/2013, l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando l’istituto dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.

Solo in caso di mancata presenza nei siti istituzionali delle amministrazioni delle necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico ovvero in ipotesi di mancata risposta anche del titolare del potere sostitutivo, entro i termini previsti, da parte delle p.a. cui è stata inoltrata la richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni all’ANAC.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando l’apposita procedura on line “Comunica con l’Autorità” disponibile sul sito www.anticorruzione.it, specificando l’indicazione degli estremi (data di invio) della richiesta di accesso civico inoltrata all’amministrazione, in assenza dei quali la segnalazione non verrà trattata.

L’Autorità, nella sua attività istituzionale di vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa, verifica sui siti delle p.a. l’effettiva messa a disposizione, per chiunque ne abbia interesse, delle informazioni necessarie per poter esercitare il diritto di accesso civico.

Per un approfondimento e un aggiornamento professionalizzante sui temi dell’analisi, della prevenzione e del contrasto della corruzione, si rimanda al ciclo di seminari in materia di “Anticorruzione e trasparenza”, in programma da ottobre a dicembre 2014 a Firenze.

 


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