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Campania, deliberazione n. 215 – Violazione patto di stabilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere ad assunzioni di personale per assolvere funzioni fondamentali, infungibili ed essenziali (insegnanti di sostegno e non per la scuola materna comunale), pur non avendo adempiuto al patto di stabilità interno.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 215/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno ricordato che per gli enti non rispettosi del patto di stabilità vige il divieto di “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”.

Il principio giurisprudenziale elaborato dalle sezioni riunite con la deliberazione n. 11/2012 secondo cui, oltre ai casi di deroga espressa individuati dal Legislatore, l’autonomia dell’ente prevale quando si tratta di garantire “interventi di somma urgenza e l’assicurazione di servizi infungibili ed essenziali” non è invocabile dall’ente inadempiente al patto di stabilità interno (corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 45/2013).

 


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