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Lombardia, deliberazione n. 45 – Conseguenze mancato rispetto patto di stabilità


Un Sindaco ha chiesto chiarimenti in merito al quadro sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno, in particolare nella parte in cui preclude la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale.

In particolare l’ente ha chiesto in quale misura tale disposizione trovi applicazione anche per i rapporti lavorativi relativi agli asili nido comunali e, più nello specifico, alle assunzioni temporanee dirette a fronteggiare assenze per malattie o per altre cause di forza maggiore, al fine di garantire il rispetto delle norme che prevedono specifici standard di servizio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 45/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 marzo, hanno chiarito che “l’ente inadempiente al patto di stabilità interno non potrà invocare alcuna deroga sulla limitazione alle instaurazioni di rapporti di lavoro relativi agli asili nido comunali e, più in particolare, alle assunzioni temporanee dirette a fronteggiare assenze per malattie o per altre cause di forza maggiore, e tanto in quanto, a tacere del tenore della norma, lo stesso risulta soggetto a vincoli assunzionali in dipendenza di una violazione in tal modo sanzionata dall’ordinamento”

 


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