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Lombardia, deliberazione n. 254 – Contributo a istituto religioso


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare un contributo a un istituto religioso, per l’acquisto di una piattaforma elevatrice per disabili a servizio dell’immobile ubicato nel territorio, di proprietà dell’istituto religioso, nel quale è operativa una residenza sanitaria assistenziale.

L’ente ha premesso che la casa gestita dall’istituto è accreditata come struttura sanitaria presso la Regione, alla luce del carattere non lucrativo della Congregazione che la gestisce, e dell’esercizio delle opere di assistenza sociale in forza delle relative previsioni statutarie, con particolare riferimento all’attività svolta (a favore di persone anziane in generale, autosufficienti e in condizione di semiautosufficienza o in stato di cronicità o infermità; di soggetti con handicap intellettivi o fisici; di minori di età compresa nel ciclo della scuola materna e d’obbligo).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 254/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno ribadito che non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali (sez. contr. Lombardia, del. 218/2014).

Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune (nel caso di specie, l’interesse alla conservazione del patrimonio storico e artistico) il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (sez. contr. Lombardia, del. n. 262/2012).

L’articolo 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Tuttavia qualora l’ente ricorra a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosca loro benefici di natura patrimoniale, dovranno essere adottate cautele maggiori, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione dell’attività amministrativa.

A tal proposito, il provvedimento dovrà indicare in modo inequivoco che la concessione del contributo costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione.

Inoltre, in aderenza alle regole generali (art. 3 legge 241/1990) dovranno essere evidenziati i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell’erogazione, nonché il rispetto dei criteri di imparzialità e predeterminazione dei criteri per l’attribuzione di contributi (art. 12 legge 241/1990).

In ogni caso, l’eventuale attribuzione deve risultare conforme al principio di congruità della spesa, presupponente una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale e dell’essenzialità dell’erogazione ai fini della prestazione del servizio.

 


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