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Lombardia, deliberazione n. 251 – Ritorno da part-time a full time


Un sindaco ha chiesto se un dipendente assunto con un contratto di lavoro a tempo pieno, successivamente trasformato in contratto a tempo parziale, possa ottenere di tornare alla prestazione lavorativa a tempo pieno nell’ipotesi in cui le spese per il personale del comune risultino superiori a quelle sostenute nell’esercizio 2008.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 251/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno osservato che l’articolo 4, comma 14, del Ccnl. 14 settembre 2000, dispone che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico” .

La previsione della contrattazione collettiva trova riscontro nell’articolo 6, comma 4, del d.l. 79/1997, secondo il quale ”i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze”.

Pertanto, il dipendente ha diritto alla riespansione del rapporto di lavoro a tempo pieno senza che residui in capo all’amministrazione, una volta accertata la presenza dei presupposti di legge, alcuna discrezionalità.

Come evidenziato dal consolidato orientamento magistrale, il superamento della spesa del personale a seguito dell’accoglimento della richiesta di riespansione dell’orario di lavoro da parte di dipendenti attualmente in regime di part time “non può determinare effetti preclusivi ne sanzionatori a carico dell’ente. Ciò, a maggior ragione, laddove, come sembra delinearsi nel caso in specie, dette scelte gestionali sono da ricondurre all’adempimento di disposizioni normative nonché contrattuali” (Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, del. 406/2014).

Tuttavia, l’ente, successivamente al verificarsi del superamento del vincolo di spesa, è tenuto ad indirizzare tutte le scelte discrezionali in materia di spesa di personale e la relativa programmazione al conseguimento, nel più breve tempo possibile, dell’obiettivo di riduzione posto dall’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014.

 


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