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Veneto, deliberazione n. 406 – Riespansione dell’orario di lavoro a full time


Un sindaco ha chiesto se l’eventuale sforamento da parte dell’ente della spesa del personale a seguito dell’accoglimento della richiesta di riespansione dell’orario di lavoro da parte di alcuni dipendenti attualmente in regime di part time possa determinare effetti preclusivi e sanzionatori a carico dell’ente.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 406/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, hanno chiarito che “i vincoli finanziari, quale quello imposto dal comma 557, possono incidere solo sulla componente discrezionale della spesa e non su quella vincolata, identificabile, tra l’altro, con i diritti sorti in base a disposizioni vincolanti, di fonte legale o contrattuale”.

Pertanto, ove ricorrano tutti presupposti previsti dalla contrattazione collettiva, l’ente non potrà non dar seguito alla richiesta del dipendente di riconduzione del rapporto di lavoro alle modalità originarie, anche nell’evenienza in cui tale comportamento obbligato conduca ad un aumento della spesa di personale (in tal senso, corte dei conti Veneto 106/2013).

Ne consegue che l’eventuale sforamento della spesa del personale a seguito conseguente alla riespansione dei rapporti non può determinare effetti preclusivi, né sanzionatori a carico dell’ente.

Tuttavia, l’ente, successivamente al verificarsi del superamento del vincolo di spesa, è tenuto ad indirizzare tutte le scelte discrezionali in materia di spesa di personale e la relativa programmazione al conseguimento nel più breve tempo possibile dell’obiettivo di riduzione posto dall’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006.

 


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