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Lombardia, deliberazione n. 239 – Segretario comunale in convenzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare ai limiti di spesa previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 nel caso in cui vi sia un incremento della spesa per il personale a causa del recesso da parte di altro comune dalla convenzione per il servizio in forma associata dell’ufficio di segretario comunale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 239/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 ottobre, hanno ribadito che il venir meno della contribuzione di uno dei comuni partecipanti alla convenzione non può consentire al comune ancora astretto al patto di derogare ai limiti imposti dalla legislazione finanziaria in tema di spese di personale (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 170/2013).

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’ente, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa in tema di organizzazione degli uffici, “può promuovere iniziative volte ad apportare le opportune modifiche convenzionali, affinché sia eliminato il rischio dell’aumento di spesa per il segretario comunale in convenzione, in ragione della ripartizione delle spese fra i comuni che se ne avvalgono; ovvero, in caso di ripartizione di maggiori oneri, quali conseguenza del recesso di un comune convenzionato, deve porre in atto le misure organizzative o le riduzioni di spesa compensative tese ad assicurare la tendenziale riduzione nel tempo della spesa di personale”.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014.

 


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