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Sicilia, deliberazione n. 105 – Società partecipata in perdita


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dei vincoli posti dall’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010, in riferimento agli interventi finanziari delle pubbliche amministrazioni in favore delle società partecipate in perdita.

L’ente ha premesso di detenere una partecipazione azionaria in una società a prevalente capitale pubblico, attuatrice di un patto territoriale, che ha realizzato per tre anni consecutivi perdite d’esercizio di ammontare esiguo e nel 2013 ha avuto un utile d’esercizio destinato integralmente a copertura delle perdite.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile versare, alla predetta società, le rispettive quote di finanziamento dei piani finanziari per gli anni 2011-2013 e 2014-2016 deliberati in assemblea dei soci.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 105/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 ottobre, hanno ribadito che l’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 impone alle p.a. il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

In deroga al predetto divieto è consentita la ricapitalizzazione per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, ex art. 2744 cod. civ., e sono “in ogni caso” consentiti trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Ulteriori interventi in deroga sono ammessi al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte però di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità.

In tal caso, è però necessaria una speciale procedura che deve essere autorizzata dal governo.

Pertanto, l’ente potrà effettuare trasferimenti comunque denominati e quindi straordinari in favore della società partecipata, a ripiano delle perdite, solo se questi siano stati preventivati nell’atto convenzionale in quanto connaturate alla tipologia e alla dimensione degli investimenti da eseguire, anche in relazione ai piani finanziari e ai piani temporali di spesa degli investimenti da realizzare (Corte dei Conti, sez. contr. Sicilia, del. 11/2014).

E’ necessario, dunque, che le perdite siano riconducibili ad un business plan o comunque ad una programmazione della spesa e degli interventi.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” in programma da ottobre a dicembre 2014 a Firenze.

 


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