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Sicilia, deliberazione n. 11 – Finanziamento società partecipata


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di procedere al finanziamento di una società partecipata attraverso finanziamento spontaneo dei soci, al fine di consentire la prosecuzione della relativa mission istituzionale.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 11/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 febbraio, hanno ricordato che l’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 impone alle p.a., in linea di principio, il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

In sostanza, la norma ha imposto “l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità d’interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto”

Il medesimo articolo 6, comma 19, offre però la possibilità alla p.a. di derogare a tale divieto, nelle ipotesi espressamente previste.

Si tratta, in particolare:

a. della ricapitalizzazione della società a seguito della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale ai sensi dell’art. 2447 c.c.

b. dei trasferimenti conseguenti ad obbligazioni (id est in ragione di convenzioni, contratti di servizio e di programma) per lo svolgimento del servizio di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;

c. per operazioni rese necessarie da eventi eccezionali (al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità), in presenza dei quali le operazioni vietate possono essere autorizzate attraverso una speciale procedura che culmina in una specifica autorizzazione governativa.

La norma è stata più volte oggetto di attenzione da parte dei magistrati contabili della Corte dei conti (cfr. deliberazioni Lombardia, 19/2012 e 220/2012), specie per evidenziare come, al di là del precetto normativo, ogni operazione di ricapitalizzazione deve rispondere ad una logica di razionalità economica, permettendo una migliore o più economica erogazione di servizi a favore della collettività (si rinvia all’art. 1 legge n. 241/1990, oltre che ai principi posti dall’art. 87 della Costituzione).

Pertanto, l’ente potrà effettuare trasferimenti comunque denominati e quindi straordinari in favore della società partecipata, a ripiano delle perdite, solo se questi siano stati preventivati nell’atto convenzionale in quanto connaturate alla tipologia e alla dimensione degli investimenti da eseguire, anche in relazione ai piani finanziari e ai piani temporali di spesa degli investimenti da realizzare.

Le problematiche connesse alla gestione dei servizi e agli organismi partecipati saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” Modulo II e Modulo III


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