Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, deliberazione n. 103 – Proroga o rinnovo incarichi di esperti del Sindaco


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla proroga o al rinnovo degli incarichi conferiti dal Sindaco ad esperti estranei all’amministrazione ex articolo 14 della legge regionale 7/1992.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 103/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 ottobre, hanno richiamato i principi espressi nella deliberazione 33/2014 secondo cui tali incarichi:

– non costituiscono rapporti di pubblico impiego, e vanno, dunque, ascritti alla categoria delle consulenze (ne consegue che i compensi degli interessati devono essere ricompresi nell’obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010).

– non sono soggetti alla programmazione di cui all’articolo 42, comma 2, del Tuel e il loro conferimento avviene ad opera del Sindaco intuitu personae.

Secondo i magistrati contabili, il silenzio dell’articolo 14 della legge regionale 7/1992 in materia di proroghe e di rinnovi di detti incarichi a tempo non può essere interpretato come divieto per il Sindaco di ricorrere a tali istituti.

Ne consegue che non sussiste alcun divieto per i sindaci dei comuni siciliani di rinnovare o prorogare gli incarichi ad esperti esterni all’amministrazione di cui all’art. 14 della legge regionale 7/1992.

 


Richiedi informazioni