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Sicilia, deliberazione n. 33 – Conferimento incarico esperto del sindaco


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14 della legge regionale 7/1992, in base al quale “il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione”.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 33/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo, hanno confermato l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite per la Regione siciliana nella deliberazione 19/2013 ovvero che tali incarichi, non costituendo rapporti di pubblico impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze e che i compensi degli interessati devono essere ricompresi nell’obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili hanno, inoltre, evidenziato che la disposizione non prevede la possibilità di rinnovare gli incarichi conferiti, risultando quindi applicabile il divieto di rinnovo o proroga dell’incarico originario previsto dall’articolo 7, comma 6, lett. c) del d.lgs. 165/2001.

Tali incarichi possono essere conferiti solo per l’espletamento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco e il conferimento di tali incarichi deve intendersi intuitu personae.

 


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