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Puglia, deliberazione n. 165 – Diritto superficie temporaneo gratuito


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere gratuitamente a favore della Asl il diritto di superficie temporaneo di un bene appartenente al patrimonio disponibile, a fronte dell’impegno da parte del cessionario di realizzare interventi di completamento, ristrutturazione e funzionalizzazione del bene concesso, da destinare a sede di pubblici servizi rivolti alla collettività locale.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 165/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 ottobre, hanno ribadito che non esiste alcuna disposizione che impedisca al comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere fini istituzionali.

In altre parole, l’attribuzione patrimoniale anche a titolo gratuito è consentita se risulta strumentale al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, in quanto “se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo“ (sez. contr. Lombardia, del. 262/2012).

Risulta quindi indifferente sia il titolo, gratuito o oneroso, dell’attribuzione medesima sia la natura, pubblica o privata, del ricevente, purché l’atto di trasferimento evidenzi adeguatamente le motivazioni e le finalità pubblicistiche perseguite (sez. contr. Piemonte, del. 36/2014).

I magistrati contabili hanno ribadito il principio generale per cui l’attribuzione patrimoniale è consentita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio.

Nel caso di attribuzione a titolo gratuito, poiché non emerge con immediatezza il collegamento tra l’atto traslativo (o comunque attributivo del diritto) e i fini istituzionali dell’ente, sarà onere del cedente evidenziare le ragioni sottese all’atto di disposizione nonché la finalità che con l’atto medesimo intende soddisfare.

 


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