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Piemonte, deliberazione n. 36 – Attribuzioni patrimoniali a terzi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di attribuire un diritto reale, a titolo gratuito o dietro corrispettivo meramente simbolico, in favore di un’associazione operante, senza fini di lucro, sul territorio comunale (nella specie, Croce Bianca, associazione dedita alla pubblica assistenza).

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 36/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 febbraio, hanno evidenziato che, fermo restando il rispetto del regime giuridico connesso alla natura dei beni (diverso se appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile o indisponibile), non esiste alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali, tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione.

Pertanto, l’attribuzione patrimoniale è consentita laddove sia finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interessi per la collettività.

In tal caso, l’ente dovrà preliminarmente verificare che l’utilità sociale perseguita sia compresa nelle proprie finalità istituzionali, nonché fornire adeguata motivazione sulle finalità pubblicistiche che intende perseguire.

Al contrario, qualora l’ente ricorra a soggetti privati per raggiungere i propri fini riconoscendo agli stessi benefici di natura patrimoniale, dovrà essere rispettato l’articolo 12 della legge 241/1990, avendo cura di predeterminare (auspicabilmente in forma regolamentare) i casi, le condizioni e le modalità per la concessione di simili utilità ed il confronto concorrenziale tra aspiranti.

 


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