Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Campania, deliberazione n. 203 – Assunzioni dopo il d.l. 90/2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della normativa concernente le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 203/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 settembre, hanno evidenziato che i limiti cui deve fare riferimento l’amministrazione comunale ai fini dell’attuazione delle proprie politiche assunzionali sono contenuti, attualmente, nel d.l. 90/2014.

Nello specifico, l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 prevede che, negli anni 2014 e 2015, è possibile assumere personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, percentuale che si eleva all’80%, negli anni 2016 e 2017, ed al 100%, a decorrere dall’anno 2018.

Il comma 5, inoltre, ha confermato le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 296/2006, nonché abrogato l’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

E’ stato, inoltre, aggiunto il comma 557-quater all’articolo 1 della legge 296/2006, con il quale sono state specificate le modalità applicative del comma 557, riguardante il contenimento delle spese di personale, da attuarsi con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Come evidenziato dai magistrati contabili, per effetto dell’applicazione di tale norma, si produce un’attenuazione dei vincoli, cui si accompagna l’incremento delle facoltà assunzionali.

L’attuazione del comma 557 continua ad essere compiutamente disciplinato dalla legge, sebbene la precisazione operata dal legislatore comporti, in linea teorica, la possibilità di un temporaneo innalzamento della spesa nel 2014, rispetto all’omologo valore dell’anno precedente (ciò in relazione agli andamenti tendenziali della riduzione operata in detto periodo).

Ciò significa che assume rilievo la dinamica complessiva nell’ambito di un triennio, ossia il principio di riduzione tendenziale della spesa di personale in luogo dell’obbligo inderogabile di ridurre la spesa de qua rispetto all’esercizio precedente, secondo la stringente interpretazione del precitato comma 557 fornita da ultimo anche dalla Sezione delle Autonomie con la delibera 27/2013, in riferimento a detta disciplina estesa dall’art. 16, comma. 31, del d.l. n. 138/2011 ai comuni fino ai 5.000 abitanti.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014

 


Richiedi informazioni