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Emilia, deliberazione n. 181 – Riforma province: assunzioni obbligatorie ancora vietate


Una provincia ha chiesto se, alla luce della legge 56/2014 che ha, tra l’altro, ridisciplinato le province, possa considerarsi superato il divieto di assunzione di personale appartenente alle categorie protette.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 181/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno evidenziato che attraverso la legge 56/2014 (c.d. legge Delrio) il legislatore ha proceduto a riformare le province.

La normativa ha innanzitutto modificato la natura stessa di queste ultime, che sono divenute enti di secondo livello, in quanto l’elezione dei relativi organi politici non avverrà più ad opera dei cittadini, bensì da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali dei comuni della provincia (fatta eccezione per l’assemblea dei sindaci, costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia), come stabilito dall’art. 1, commi 58-84.

Il quadro delle funzioni che saranno effettivamente esercitate dalle province, ex articolo 1, commi 85-89 è composito e non ancora del tutto definito.

La disciplina delle province introdotta dalla “legge Delrio”, peraltro, è stata espressamente configurata come provvisoria, stante il disposto di cui all’art. 1, comma 51, per il quale “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge”.

Il legislatore, inoltre, nel d.l. 90/2014, ha espressamente considerato tuttora in vigore il disposto di cui all’articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012 che vieta alle province di procedere ad assumere personale a tempo indeterminato.

Così delineato il quadro normativo vigente, i magistrati contabili hanno ritenuto non mutati, nella sostanza, i presupposti sulla base dei quali la sezione delle autonomie, mediante la deliberazione 25/2013, ha ritenuto prevalente, sulla prevista assunzione obbligatoria di appartenenti alle categorie protette, la norma avente ad oggetto il divieto di assunzione a tempo indeterminato.

Ne consegue che le province non possono assumere con contratti a tempo indeterminato lavoratori rientranti nelle categorie protette, non essendo ad essi applicabile la norma ex articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013, in considerazione del processo di ristrutturazione in atto, nonché del previsto trasferimento, in uscita da tali enti, di risorse umane.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014

 


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