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Basilicata, deliberazione n. 97 – Turn over e capacità assunzionale dopo il d.l. 90/2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di determinare il limite di spesa (60% per l’anno 2014) per il personale di ruolo cessato nell’anno precedente considerando anche le cessazioni avvenute dal 2006 e non surrogate con nuove assunzioni.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 97/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno ricordato che la norma introdotta dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 prevede che, negli anni 2014 e 2015, è possibile assumere personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, percentuale che si eleva all’80%, negli anni 2016 e 2017, ed al 100%, a decorrere dall’anno 2018.

Inoltre, gli enti che presentano un’incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015 (comma 5-bis).

Il comma 5, oltre a precisare che restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 296/2006, e ad abrogare l’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, ha tra l’altro statuito che “a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.

La Corte dei Conti ha evidenziato che nella relazione illustrativa del d.d.l. di conversione è stato indicato che l’intento del legislatore è quello di “semplificazione dell’attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato”.

Secondo i magistrati contabili della Basilicata, non sarebbe possibile utilizzare capacità assunzionale derivante dalle cessazioni avvenute in anni antecedenti al 2013.

Interpretazione che appare contrastare letteralmente con il dato testuale della norma, che prevede espressamente che “a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”, cioè dal 2014 si cumulano eventuali resti del triennio precedente.

Non appare chiaro come tale dizione possa essere interpretata nel senso di vietare il cumulo. Se questo fosse stato l0intento del legislatore avrebbe potuto scriverlo chiaramente: non possono essere utilizzati eventuali resti di quote non utilizzate.

Sulla questione si è espressa anche la sezione contr. del Veneto che ha chiarito che ai fini del calcolo e del cumulo della percentuale del turn over devono essere considerate le “risorse destinate alle assunzioni” e non già alle cessazioni degli anni precedenti, ritenendo in particolare che sia tuttora consentito riportare nell’anno in corso eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale non utilizzati negli anni precedenti (sez. contr. Veneto, del. 401/2014).

In ragione delle evidenziate divergenze interpretative, i magistrati contabili hanno rimesso alla Sezione Autonomie affinché sia stabilito se – in conseguenza della norma, contenuta al quinto comma dell’art. 3 del d.l. 90/2014, che consente la cumulabilità delle risorse destinate alle assunzioni solo dal 2014 e per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile – possa ritenersi consentito, ed in quali limiti, anche temporali, l’utilizzo, ai fini del turn over, delle risorse liberate dalle cessazioni dei rapporti lavorativi del personale di ruolo intervenute in esercizi anteriori a quello antecedente il corrente anno.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014

 


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