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Veneto, deliberazione n. 401 – d.l. 90/2014, limiti assunzionali e quote non utilizzate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di calcolo dei nuovi limiti alle spese per assunzioni, introdotti dal d.l. 90/2014.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile utilizzare i resti, ovvero riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 401/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno evidenziato che la norma introdotta dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014 prevede che a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabili.

Secondo la Corte dei Conti del Veneto, è possibile utilizzare eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni precedenti.

Pertanto, nel 2014 saranno utilizzabili eventuali resti di quote non utilizzate nel 2011-2013, mentre nel 2015 potranno essere utilizzati i resti 2012-2014. L’ente comunque dovrà rispettare sempre il limite di spesa ex art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e il patto di stabilità.

Inoltre nel 2015, si ricorda che gli enti potranno effettuare nuove assunzioni soltanto nel caso in cui abbiano attestato nel 2014 un tempo medio di pagamento delle fatture inferiore a 90 giorni.

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali” in programma a Firenze il 18 settembre 2014.

 


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