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Anac: la determinazione del prezzo più basso al netto del costo del personale


Nelle gare da aggiudicarsi al massimo ribasso, la valutazione del prezzo deve avvenire mediante lo scorporo del costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente.

Spetta, dunque, al concorrente, la definizione puntuale del costo della manodopera che lo stesso stima di dover sopportare in ragione della tipologia dell’opera in appalto.

Non è, dunque, ammissibile, una quantificazione ex ante della voce di costo del personale operata dalla stazione appaltante nel bando di gara.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac, nel parere n. 26/2014.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva prescelto, quale criterio di aggiudicazione, il prezzo più basso.

Tenuto conto della disposizione di cui all’articolo 82 del d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante aveva quindi quantificato preliminarmente il costo del personale nella fase progettuale, scorporando il medesimo dall’importo complessivo dell’appalto e precisando che la suddetta voce di costo, unitamente a quella relativa agli oneri di sicurezza, non fosse soggetta a ribasso.

Come è noto, l’articolo 32, comma 7-bis del d.l. 69/2013, introdotto dalla legge di conversione (legge 98/2013) ha modificato l’articolo 82 del Codice dei contratti pubblici (Criterio del prezzo più basso), inserendo il comma 3-bis secondo cui “il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In altri termini, la disposizione esclude le spese relative al costo del personale dal calcolo del prezzo più basso (massimo ribasso) negli appalti pubblici.

Sulla questione, si ricorda, si è già espressa l’Avcp nell’atto di segnalazione n. 2/2014.

In particolare, secondo l’Autorità, la norma introdotta nel codice dal decreto del Fare è di fatto inapplicabile in quanto produce un’incomparabilità delle offerte con un effetto totalmente distorsivo delle gare d’appalto, sia nel caso in cui siano i concorrenti, in sede di offerta, a determinare il costo della manodopera, scorporando i prezzi relativi al personale e alla sicurezza dall’offerta, sia nel caso in cui sia invece la stazione appaltante a dover individuare ex ante nel bando di gara il costo del personale da scorporare dall’offerta.

L’Anac, nel parere in commento, ha ribadito che il costo complessivo del personale non può essere in alcun modo predeterminato dalla stazione appaltante, in quanto dipendente da una serie di fattori che variano da concorrente a concorrente.

La predeterminazione del costo complessivo del personale, nello specifico, rischia di diventare un sovrapprezzo erogato all’aggiudicatario, in taluni casi, ovvero, per le ipotesi di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante, una penalizzazione.

In entrambe le ipotesi si avrebbe l’effetto contrario a quello che la norma si prefigge di realizzare.

Pertanto, ha concluso l’Anac, “la valutazione del prezzo deve avvenire mediante lo scorporo del costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente, in quanto il prezzo più basso scaturisce proprio dall’offerta prospettata dal concorrente e, quindi, compete al concorrente la definizione puntuale del costo della manodopera che lo stesso stima dover sopportare in ragione della tipologia dell’opera in appalto”.

 


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