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Avcp: inapplicabile la norma sul costo del personale


L’Autorità ha inviato a Governo e Parlamento l’atto di segnalazione n. 2/2014 in merito all’applicazione della disposizione in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici, di cui all’articolo 82, comma 3-bis, del Codice dei contratti, introdotta dal cosiddetto “Decreto del fare”.

Nello specifico, l’articolo 32, comma 7-bis del d.l. 69/2013, introdotto dalla legge di conversione (legge 98/2013) ha novellato l’articolo 82 del Codice dei contratti pubblici (Criterio del prezzo più basso), inserendo il comma 3-bis secondo cui “il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In altri termini, la disposizione esclude le spese relative al costo del personale dal calcolo del prezzo più basso (massimo ribasso) negli appalti pubblici.

A tal proposito si ricorda che identica disposizione era stata introdotta nell’articolo 81 del Codice dei contratti pubblici (Criteri per la scelta dell’offerta migliore), dall’articolo dall’art. 4, comma 2, lett. i-bis), del d.l. 70/2011.

Tale norma, nel 2011 molto criticata, successivamente è stata abrogata dall’art. 44, comma 2, del d.l. 201/2011.

La norma attualmente riproposta, ha evidenziato l’Avcp, produce un’incomparabilità delle offerte con un effetto totalmente distorsivo delle gare d’appalto, sia nel caso in cui siano i concorrenti, in sede di offerta, a determinare il costo della manodopera, scorporando i prezzi relativi al personale e alla sicurezza dall’offerta, sia nel caso in cui sia invece la stazione appaltante a dover individuare ex ante nel bando di gara il costo del personale da scorporare dall’offerta.

Pertanto, secondo l’Autorità, la norma introdotta nel codice dal decreto del Fare è di fatto inapplicabile.

L’atto di segnalazione è consultabile sul sito dell’Autorità.

 


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