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Gare: deve essere esclusa l’offerta con un prezzo meramente simbolico


E’ inammissibile l’offerta recante un prezzo meramente simbolico.

Questo il principio ribadito dal Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1200 dell’11 settembre 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una ditta che aveva contestato l’illegittimità, sotto il profilo strutturale, dell’offerta vincitrice, la quale sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di gara per aver riportato un prezzo meramente simbolico per uno dei tre servizi oggetto di gara.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura per l’affidamento di alcuni servizi, a ciascuno dei quali la lex specialis attribuiva espressamente uno specifico peso ponderale nell’ambito della valutazione dell’offerta economica.

Con riferimento ad un servizio, l’aggiudicataria aveva proposto un prezzo pari ad € 0,01, con conseguente attribuzione del punteggio massimo previsto.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che l’indicazione di un prezzo prossimo allo zero, oltre a vanificare completamente la valenza delle altre offerte formulate, rende la proposta contrattuale inaffidabile ed inattendibile.

Al riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza ha più volte affermato che, pur non potendosi fissare una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua, l’offerta deve tuttavia consentire un adeguato margine di guadagno per le imprese.

In particolare, è stato precisato che la formulazione di un offerta con un margine lordo (utile) pari a zero non può ritenersi ammissibile anche nel caso in cui la proposta provenga da una Onlus priva, in quanto tale, di scopo di lucro (in tal senso, Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. n. 347/2014; Tar Bari, sez. I, sent. 781/2013).

 


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