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Offerte con utile pari a zero: inammissibili anche se Onlus


L’offerta che prevede un margine lordo (utile) pari a zero non può ritenersi ammissibile, in quanto inaffidabile ed inattendibile, anche nel caso in cui la proposta provenga da una Onlus priva, in quanto tale, di scopo di lucro.

Questo il principio ribadito dal Tar Puglia, Bari, sez. II, con la sentenza n. 347 del 14 marzo 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva contestato la mancata esclusione dell’aggiudicataria del servizio di assistenza domiciliare educativa per minori/tutor.

Nel caso di specie, a seguito della richiesta di giustificazioni inviatale dalla stazione appaltante, l’aggiudicataria aveva specificato che l’offerta non prevedava utile in quanto le Onlus, nel rispetto delle leggi vigenti, non possono avere scopo di lucro.

Pertanto, il prezzo complessivo offerto in sede di gara era stato calcolato per garantire le retribuzioni del personale impiegato e i soli costi amministrativi relativi a tale servizio.

I giudici amministrativi hanno ribadito che in materia di offerte anomale, l’utile di impresa è ineliminabile al fine di valutare la serietà dell’offerta, per cui non sono ammissibili giustificazioni basate sulla rinuncia o su un utile estremamente esiguo.

Infatti, l’interesse del committente pubblico a confidare nella regolare esecuzione di un servizio è prevalente su quello dell’impresa a eseguire comunque (e cioè, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto.

Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte affermato che, pur non potendosi fissare una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua, l’offerta deve tuttavia consentire un adeguato margine di guadagno per le imprese.

La formulazione di un offerta con un margine lordo (utile) pari a zero rende la proposta contrattuale inaffidabile ed inattendibile, anche se formulata da una Onlus (nello stesso senso Tar Bari, sez. I, sentenza 781/2013).

 


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