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Gare: la documentazione fotocopiata è valida


Non può essere esclusa dalla gara la ditta che presenta una dichiarazione sostitutiva fotocopiata e non in originale.

In tal caso, la stazione appaltante ha l’obbligo di consentire la regolarizzazione attraverso la successiva produzione degli originali, salvo il necessario controllo circa la conformità delle copie agli originali.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 4494 del 3 settembre 2014, con la quale è stato ritenuto che l’allegazione di una fotocopia della dichiarazione ex articolo 38 del d.lgs. 163/2006 non deve essere considerata invalida e, conseguentemente, equiparata al difetto assoluto e/o mancanza della dichiarazione medesima.

La stazione appaltante, in conformità alle prescrizioni previste dall’articolo 46, primo comma, del Codice dei contratti pubblici, è tenuta a richiedere l’esibizione dell’originale, al fine di verificare la conformità ad esso delle copie tempestivamente prodotte a corredo dell’offerta.

Come evidenziato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 9/2014, il “potere di soccorso” si sostanzia nel dovere (e non nella mera facoltà) della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli, sia pur solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti.

Esso non può e non deve operare, invece, quando manca il documento o la dichiarazione, o la forma prevista a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali.

Ne consegue che la riproduzione fotostatica delle autodichiarazioni, essendo di per sé idonea ad escludere l’incertezza assoluta sia sul contenuto che sulla provenienza di esse, è suscettibile di “regolarizzazione”.

Per un approfondimento di tale tematica si rimanda all’articolo “Gare: la documentazione prodotta in fotocopia comporta l’esclusione?”.

 


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