Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Gare: legittima la clausola concernente l’opzione di rinnovo


E’ legittima la clausola della lex specialis che prevede l’opzione di rinnovo.

Il comma 7 dell’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici dispone il divieto di rinnovo tacito di tutti i contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, comminando la nullità di quelli rinnovati tacitamente.

Questo il principio espresso dal Tar Liguria, sez. II, con la sentenza n. 1320 del 29 agosto 2014.

Nel caso di specie, una società aveva impugnato gli atti relativi ad una procedura d’appalto, contestando l’illegittimità di diversi aspetti della procedura concorrenziale e, in particolare, della clausola che prevedeva la possibilità di rinnovo del contratto.

I giudici amministrativi hanno ribadito che la legge 62/2005 ha abrogato espressamente solo il rinnovo tacito, ovvero quella tipologia di riassegnazione del contratto in spregio alle basilari regole che disciplinano l’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, quali la trasparenza e l’imparzialità.

Al contrario, nel caso in cui l’amministrazione, a priori e nel rispetto delle dovute forme di pubblicità, inserisca l’opzione di rinnovo negli atti di gara, non è riscontrabile alcuna lesione dei principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.

La conoscenza di tale facoltà da parte di tutti i partecipanti alla gara, infatti, fa sì che “ogni concorrente è in grado di formulare la propria offerta in considerazione della durata eventuale del contratto”.

Per un approfondimento di tale tematica si rimanda all’articolo Rinnovo contrattuale: legittimo se pubblicizzato nell’originaria procedura di evidenza pubblica

 


Richiedi informazioni