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Campania, deliberazione n. 187 – Composizione CdA società partecipate


Un Sindaco di un comune socio unico di una società in house cui è affidata la gestione del servizio di igiene urbana, ha richiesto un parere in ordine alla possibilità del rinnovo dell’attuale Consiglio di Amministrazione, tutti membri esterni, ovvero della nomina di un amministratore unico, secondo la previsione statutaria e in conformità al tenore dell’articolo 4 comma 5 del d.l. 95/2012.

I magistrati contabili della regione Campania, con la deliberazione 187/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 agosto, hanno chiarito, innanzitutto, che “…è possibile affermare che, per le società partecipate da enti locali, per quanto non incompatibile con le disposizioni dei commi 4 e 5 dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, continuino a trovare applicazione le pertinenti discipline di riferimento.  

Pertanto, coordinando la norma di riferimento di cui all’articolo 4 del d.l.  95/2012, con le altre connesse disposizioni di legge, è possibile affermare che “alla luce del disposto dell’art. 1 comma 729 della LF n. 296/2006, appare ammissibile la nomina di un amministratore unico, in luogo di un consiglio d’amministrazione, sia per le c.d. società strumentali (per le quali l’art. 4 comma 4 contiene una previsione espressa valevole per tutte le società, includibili in tale definizione, partecipate da pubbliche amministrazioni), che per le società eroganti servizi pubblici locali (in virtù della salvezza, da parte dell’art. 4 comma 5, delle pregresse differenti previsioni di legge, fra le quali si annovera, per le società partecipate da enti locali, l’art. 1 comma 729 della LF n. 296/2006).” (Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, del.  186/2013).

Ciò premesso, va osservato che la scelta preferenziale da esercitare, in concreto, ferma sul punto la discrezionalità dei competenti organi, deve essere ispirata ad una coerente, completa e motivata applicazione di principi di sana gestione e di contenimento della spesa, mediante una previa valutazione di tutte le relative implicazioni, sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell’efficienza e del buon andamento dell’attività di amministrazione di che trattasi, tenendo conto, peraltro, dell’attuale formulazione della norma menzionata come recentemente riformulata dall’articolo 16 del d.l. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 .

A tal proposito si ricorda che le novità introdotte dalla legge 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014, di interesse per enti locali e società partecipate saranno oggetto di approfondimento nel numero speciale di UNIVERSO PA in pubblicazione nel mese di settembre.


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