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Lombardia, deliberazione n. 186 – Nomina amministratore unico società partecipata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prevedere la nomina di un amministratore unico, ancorché tale facoltà sia esplicitamente prevista solo nell’ipotesi di c.d. “società strumentali” (comma 4 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012).

L’ente ha premesso di partecipare, unitamente ad altri, ad una società a capitale interamente pubblico che ha, quale oggetto sociale, la gestione delle farmacie di cui sono titolari gli enti soci, secondo il modello del “in house providing”.

Tale società, a totale partecipazione locale, non avendo conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato, ricade nell’ambito del comma 5 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 186/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno chiarito che “alla luce del disposto dell’art. 1 comma 729 della legge 296/2006, appare ammissibile la nomina di un amministratore unico, in luogo di un consiglio d’amministrazione, sia per le c.d. società strumentali (per le quali l’art. 4 comma 4 contiene una previsione espressa valevole per tutte le società, includibili in tale definizione, partecipate da pubbliche amministrazioni), che per le società eroganti servizi pubblici locali (in virtù della salvezza, da parte dell’art. 4 comma 5, delle pregresse differenti previsioni di legge, fra le quali si annovera, per le società partecipate da enti locali, l’art. 1 comma 729 della legge finanziaria 2007)”.

 


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