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Appalti di lavori: obbligatorio indicare gli oneri per la sicurezza nell’offerta


Le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici sono tenute, così come previsto per gli appalti di forniture e servizi, ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza aziendale.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia con la sentenza n. 2157 del 28 luglio 2014, con la quale è stato evidenziato che la regola di carattere generale, secondo cui i costi relativi alla sicurezza devono essere specificamente indicati nell’offerta, si riferisce alle tre tipologie di appalti pubblici: servizi, forniture e lavori.

Sull’argomento si segnala la diversa interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4964/2013, secondo cui tale specifico obbligo dichiarativo è imposto solo alle imprese concorrenti ad appalti di servizi e forniture.

Ciò in quanto, il secondo periodo del comma 4, dell’articolo 87, del d.lgs. 163/2006 prescrive di indicare nell’offerta l’ammontare dei costi per la sicurezza interna onde consentire all’amministrazione di apprezzarne la congruità “rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

Per i lavori, al contrario, la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex articolo 100 d.lgs. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici.

Il Tar, disattendendo tale interpretazione, ha evidenziato che “laddove una disposizione, in un primo comma o una prima parte, enunci una regola di carattere generale, alla quale poi ne segue un’altra in apparente contrasto, è da ritenere che tale seconda indicazione abbia in realtà semplicemente voluto aggiungere una regola ulteriore, di specificazione cioè della prima”.

A conferma di tale interpretazione il Tar ha richiamato l’articolo 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo cui “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza”.

Tale ultimo costo “deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.


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