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Veneto, deliberazione n. 106 – Trasformazione da part time a tempo pieno


Un sindaco ha chiesto se il diritto, riconosciuto dall’articolo 4 del ccnl. 14 settembre 2000 ai dipendenti in regime di part-time, di ottenere la riconduzione del rapporto alle condizioni originarie (full-time), prevalga sull’obbligo di contenimento e di riduzione della spesa di personale, imposto dal comma 557, dell’articolo 1, della legge 296/2006 agli enti soggetti al Patto di stabilità, ove la suddetta “trasformazione” non ne consenta il rispetto.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 106/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 maggio, hanno chiarito che “i vincoli finanziari, quale quello imposto dal comma 557, possono incidere solo sulla componente discrezionale della spesa e non su quella vincolata, identificabile, tra l’altro, con i diritti sorti in base a disposizioni vincolanti, di fonte legale o contrattuale”.

Pertanto, ove ricorrano tutti presupposti previsti dalla contrattazione collettiva, l’ente non potrà non dar seguito alla richiesta del dipendente di riconduzione del rapporto di lavoro alle modalità originarie, anche nell’evenienza in cui tale comportamento obbligato conduca ad un aumento della spesa di personale.

I magistrati contabili hanno, inoltre, chiarito che tali spese devono escludersi dal computo di cui al comma 557, in quanto necessitate dall’adempimento di disposizioni normative.

In merito, invece, alla possibilità di procedere all’incremento dell’orario di un rapporto di lavoro sorto come part time, passando da 24 a 30 settimanali, i magistrati contabili hanno chiarito che, mancando una disposizione che pone un obbligo per l’ente di consentire l’aumento di ore, la facoltà di incremento potrà “essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l’amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, sez. contr. Toscana nella deliberazione 198/2011.


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