Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere la spesa dei lavoratori socialmente utili dal computo di quella rilevante per l’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2012.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 179/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 luglio, hanno dichiarato inammissibile il quesito, in quanto sostanzialmente riproduttivo del parere precedentemente posto, cui è seguita la deliberazione n. 44/2014, nella quale i magistrati contabili hanno richiamato le linee guida predisposte dalla Sezione Autonomie per la redazione dei questionari relativi ai rendiconti dell’annualità 2012 che includono “eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili” nelle componenti della tabella relativa al rispetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.