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Campania, deliberazione n. 44 – Spesa personale e LSU


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557, legge 296/2006 (obbligo di riduzione tendenziale e progressiva del personale) con rifermento ai contratti dei lavoratori socialmente utili (LSU).

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile estendere all’articolo 1, comma 557, della Finanziaria 2007 il principio elaborato dalla giurisprudenza contabile, secondo cui, con riferimento all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, è possibile escludere dal limite i LSU ricompensati unicamente con assegno avente “natura previdenziale” (Corte dei conti, sez. contr. Campania, del. 262/2013).

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 44/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 aprile, hanno chiarito che la spesa che l’ente sostiene, a proprio carico, per lavoratori socialmente utili costituisce “spesa per il personale” rilevante ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

I magistrati contabili hanno richiamato le linee guida predisposte dalla Sezione Autonomie per la redazione dei questionari relativi ai rendiconti dell’annualità 2012 che includono “eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili” nelle componenti della tabella relativa al rispetto della ridetta disposizione.

 

 

 


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