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La mancanza di parere tecnico non incide sulla validità della deliberazione


I pareri, previsti per l’adozione delle deliberazioni comunali ex articolo 49 del Tuel, non sono richiesti a pena di validità e, dunque, non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono.

Questo il principio espresso dal Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 1663 dell’8 aprile 2014.

I giudici amministrativi hanno confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sottoposizione delle deliberazioni degli enti locali ai pareri di legittimità e regolarità tecnico-contabile assume rilevanza essenzialmente al fine di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni, ma non vale di per sé, in caso di omissione, a comportare necessariamente l’illegittimità delle deliberazioni medesime.

L’art. 49 del Tuel prescrive che “su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione …”.

L’omissione del parere, dunque, secondo i giudici amministrativi non incide sulla legittimità e sulla validità delle deliberazioni, ma costituisce mera irregolarità dell’atto (Cassazione Civile, Sez. Trib. 12 agosto 2004 n. 15639).

Il parere tecnico comporta la responsabilità di attestare che l’atto corrisponde all’attività istruttoria compiuta, ai fatti acquisiti nell’attività istruttoria, e che, nella sua composizione formale, è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione della deliberazione nel suo aspetto estrinseco.

La mancanza del parere tecnico, ad avviso del Collegio, potrebbe eventualmente rilevare sotto il profilo della carenza istruttoria del provvedimento ovvero sulla corretta formazione della volontà dell’amministrazione.

In tal senso si è espressa, di recente, anche la Corte dei conti, sez. contr. Basilicata, con la deliberazione n. 79/2014.

Analogo indirizzo è stato seguito, in particolare, nel caso di mancata acquisizione del parere contabile sugli atti programmatori, la cui omissione non incide sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più una mera irregolarità (Cons. St., sez. IV, n. 351/2012).

Si segnala, tuttavia, l’opposto indirizzo giurisprudenziale che ha affermato l’illegittimità dell’atto deliberativo adottato senza la preventiva acquisizione del parere di regolarità tecnica della proposta (cfr. Tar Sicilia Catania, sez. I, sent. N. 759/2007; Tar Campania, Napoli, I, sent. N. 8718/2004; Consiglio di Stato, V, sent. n. 808/2000).

 


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