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Basilicata, deliberazione n. 79 – Parere tecnico su deliberazioni


Un sindaco ha chiesto se la delibera di giunta, di approvazione del piano degli obiettivi, richieda l’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’articolo 49, comma 1, del Tuel.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 79/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 maggio, hanno ribadito che i pareri (che l’art. 49 del Tuel richiede espressamente per l’adozione delle deliberazioni comunali che non siano “mero atto di indirizzo”) non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all’individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse (Cons. St., sez. V, 5012/2009; sez. IV, 3888/2008).

Analogo indirizzo è stato seguito, in particolare, nel caso di mancata acquisizione del parere contabile sugli atti programmatori, la cui omissione non incide sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più una mera irregolarità (Cons. St., sez. IV, n. 351/2012).

 


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