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Piemonte, deliberazione n. 103 – Amministratori lavoratori autonomi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel, in particolare sulle condizioni in presenza delle quali l’ente locale è tenuto a provvedere al pagamento dei contributi ai propri amministratori che siano lavoratori autonomi.

I magistrati contabili del Piemonte con la deliberazione 103/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 giugno, hanno chiarito che la disposizione prevede per l’ente locale l’obbligo di versare gli oneri previdenziali e assistenziali per gli amministratori locali che non siano dipendenti pubblici, “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, cioè nell’ipotesi in cui l’amministratore locale scelga di non svolgere attività lavorativa.

Pertanto, l’ente potrà procedere al versamento dei contributi solo a seguito dell’espressa e concreta rinuncia dell’amministratore all’espletamento dell’attività lavorativa svolta, così da garantire che l’incarico sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti (Corte dei conti, sez. contr. Basilicata, del. 3/2014).

I magistrati contabili hanno, inoltre, evidenziato che la disposizione trova applicazione nella limitata ipotesi in cui l’amministratore sia già iscritto ad una forma pensionistica prima dell’inizio del mandato elettorale.

Al contrario, nell’ipotesi in cui l’iscrizione alla gestione previdenziale sia successiva alla data dell’incarico politico e, quindi, sia possibile desumere, con ragionevole certezza, che l’amministratore svolgerà la propria attività professionale nel corso del mandato, non ricorre il requisito oggettivo specificato dalla norma (Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, del. 43/2014).

 


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