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Sicilia, deliberazione n. 65 – Potenziamento servizi sicurezza stradale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di integrare i compensi del salario accessorio dei dipendenti addetti alla vigilanza stradale attraverso la quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 65/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 giugno, hanno ricordato che il comma 5 bis dell’articolo 208 del codice della strada consente la destinazione delle predette risorse a favore del personale della polizia locale alla condizione che risultino elaborati specifici progetti indirizzati al potenziamento dei servizi di controllo volti a garantire la sicurezza urbana e la sicurezza stradale ovvero destinati a potenziare i servizi notturni e la prevenzione delle violazioni connesse all’uso dell’alcool e delle sostanze stupefacenti.

La norma consente l’utilizzo di tali risorse non per una distribuzione generalizzata a favore dei dipendenti della polizia locale o per remunerare servizi o attività già svolte ordinariamente dal personale, ma esclusivamente per lo sviluppo di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore.

Pertanto, l’ente potrà destinare la quota dei proventi derivante dalle sanzioni correlate alle violazioni del codice della strada esclusivamente per la realizzazione dei progetti specifici.

Secondo i magistrati contabili, infine, le risorse derivanti dai proventi relativi alle sanzioni correlate alla violazione del codice della strada non possono essere escluse dal tetto di spesa di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 (in senso contrario, Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 271/2013).

Infatti, l’esclusione dal computo dell’ammontare delle risorse di cui all’articolo 9, comma 2 bis, può legittimamente essere operata solo con riferimento alle prestazioni relative alla progettazione di opere pubbliche e a quelle svolte dagli avvocati interni all’ente senza la possibilità di estendere le esclusioni a ipotesi diverse che possano derogare alla previsione di carattere generale contenuta nella predetta norma.

 


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