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Lombardia, deliberazione n. 271 – Previdenza integrativa PM: fuori dai limiti ex art. 9


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dal concetto di trattamento economico quanto finanziato dai proventi per violazione al codice della strada e destinato alla previdenza ed assistenza integrativa del personale di polizia municipale ai sensi dell’articolo 208, comma 4, lettera c) del codice della strada, come modificato dalla L. 120/2010.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 271/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno chiarito che le prestazioni previdenziali integrative non hanno né natura, né funzione retributiva, perché l’erogazione di esse (esattamente come avviene nella previdenza pubblica) è determinata dal verificarsi del bisogno e non già dalla prestazione di lavoro.

Di conseguenza, “le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 CdS, non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, pertanto, non soggiacciono alle limitazioni finanziarie di cui all’art. 9, comma 1 e comma 2-bis, del D.L. 30 maggio 2010, n.78”.

Secondo i magistrati contabili, “le somme provenienti dall’accertamento delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, erogate in favore del fondo per il trattamento accessorio, rientrano negli aggregati finanziari che compongono la spesa di personale, al pari delle altre voci di natura contributiva o previdenziale che la legge pone a carico del datore di lavoro pubblico ai fini del rispetto del principio di riduzione tendenziale della spesa di personale, del rapporto fra spesa di personale e spesa corrente e dei vincoli imposti dal rispetto del Patto di stabilità”.

 


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