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Lombardia, deliberazione n. 189 – Esonero contributo costruzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di applicare l’esonero dal contributo di costruzione dovuto per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, previsto dall’articolo 17, comma 3, lettera c), del d.p.r. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), limitatamente ad una porzione di un edificio destinata a Scuola di Formazione Professionale.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 189/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 maggio, hanno ricordato che lo speciale regime di esonero dal contributo di costruzione richiede la sussistenza di due requisiti, che devono entrambi concorrere:

 la costruzione deve riguardare “opere pubbliche o d’interesse generale”;

 le opere devono essere eseguite da “un ente istituzionalmente competente”.

Spetterà all’ente verificare se l’opera da realizzare, quantunque non destinata direttamente a scopi propri della p.a., risulti idonea a soddisfare i bisogni della collettività.

Rimane, altresì, alla valutazione dell’amministrazione comunale verificare in concreto (ovvero, alla luce dello statuto della società, dell’attività da essa svolta e della relativa compagine societaria) se la società interessata all’applicazione del regime derogatorio possa o meno essere qualificata come “ente istituzionalmente competente” previsto all’articolo 17 del d.p.r. 380/2001.

Tale ultimo requisito, come evidenziato dai magistrati contabili, deve essere letto in chiave evolutiva, non solo riconducendovi gli enti pubblici in senso proprio e i soggetti che agiscono per conto di enti pubblici (in via esemplificativa, i concessionari), ma anche, alla luce del costituzionalizzato principio di sussidiarietà orizzontale, i soggetti privati, cui sono affidati obiettivi di interesse pubblico, tenuto conto che “le funzioni pubbliche non necessariamente vengono esercitate mediante esplicazione di poteri autoritativi, ben potendo svolgersi attraverso forme e moduli procedimentali di tipo privatistico”.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che per l’esenzione dal contributo di costruzione è necessario non solo che l’opera sia conforme agli strumenti urbanistici, ma anche che la stessa sia espressamente contemplata come tale nello strumento urbanistico medesimo poiché la norma, testualmente, utilizza l’espressione “opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici” (Corte dei conti, sez. contr. Emilia-Romagna, del. 123 e 124 del 2014).

 


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