Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Emilia, deliberazione n. 122 e 123 – Contributi costruzione: esenzione in house e fondazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’esenzione dai contributi di costruzione prevista dall’articolo 17 del d.p.r. 380/2001.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile applicare l’esenzione nel caso di:

– realizzazione di una nuova sede multifunzionale da parte di una Società per azioni a capitale totalmente pubblico in rapporto di house providing;

– ampliamento dei locali destinati ad asilo nido da destinarsi ad aule didattiche, uffici, sala riunioni e sevizi igienici da parte di una Fondazione.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con le deliberazioni n. 122 e 123 del 2014, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 14 maggio, hanno ricordato che per l’esonero del pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione l’articolo 17, comma 3, lett. c), del d.p.r. 380/2001 prescrive la sussistenza di due requisiti che devono entrambi concorrere:

– la costruzione deve riguardare “opere pubbliche o d’interesse generale”;

– le opere devono essere eseguite da “un ente istituzionalmente competente”.

Le “opere pubbliche o d’interesse generale” sono quelle che, anche se non destinate direttamente a scopi propri della p.a., risultano idonee a soddisfare i bisogni della collettività, poiché destinate ad uso pubblico o collettivo o in quanto strumentali rispetto ad opere pubbliche o comunque perché immediatamente collegate con le funzioni di pubblico servizio espletate dall’ente .

La dizione “ente istituzionalmente competente” si riferisce, oltre che agli enti pubblici in senso proprio, anche ai soggetti che agiscono per conto di enti pubblici, ricomprendendo, pertanto, “i concessionari di opere pubbliche o analoghe figure organizzatorie, caratterizzate da un vincolo tra il soggetto abilitato ad operare nell’interesse pubblico ed il materiale esecutore della costruzione, in modo tale che l’attività edilizia sia compiuta da un soggetto che curi istituzionalmente la realizzazione di opere d’interesse generale per il perseguimento delle specifiche finalità cui le opere stesse sono destinate” (in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4296; sez. V, 11 gennaio 2006, n. 51; sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2226).

La giurisprudenza amministrativa ha accolto un’interpretazione che ricomprende, nell’ambito di applicabilità della norma, oltre agli enti pubblici in senso proprio, anche “quelle figure soggettive che non agiscono per esclusivo scopo lucrativo ovvero che accompagnano al lucro un collegamento giuridicamente rilevante con l’amministrazione, sì da rafforzare il legame istituzionale con l’azione del soggetto pubblico per la cura degli interessi della collettività” (in tal senso Cons. Stato sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6818; Cons. Stato sez. IV, 12 luglio 2005, n. 3744).

Spetterà all’ente, alla luce dell’interpretazione evolutiva e teleologicamente orientata del concetto di “ente istituzionalmente competente” previsto all’art. 17 del d.p.r. 380/2001, valutare in concreto (ovvero, alla luce dello statuto della società in house/fondazione) se la società in house/fondazione possa o meno essere qualificata come “ente istituzionalmente competente” previsto all’articolo 17 del d.p.r. 380/2001.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che per l’esenzione dal contributo di costruzione è necessario non solo che l’opera sia conforme agli strumenti urbanistici, ma anche che la stessa sia eseguita “in attuazione di strumenti urbanistici”.

 


Richiedi informazioni