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Veneto, deliberazione n. 346 – Società partecipate: organismi di diritto privato


 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 80 del d.lgs. 267/2000 e, in particolare, sulla sussistenza dell’obbligo di accollarsi gli oneri per permessi retribuiti dei dipendenti di una società a totale capitale pubblico, partecipata anche dall’ente medesimo, che siano componenti dei propri organi politici.

 

I magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 346/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 maggio, hanno ricordato che la disposizione prevede che, solo ove si tratti di “lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici”, gli oneri per i permessi retribuiti ad essi spettanti sono a carico dell’ente presso il quale esercitano le funzioni pubbliche.

 

Al contrario, tali oneri restano a carico dei rispettivi bilanci, nel caso in cui i soggetti che svolgono le summenzionate funzioni siano dipendenti di enti aventi natura pubblica.

 

In merito alla natura giuridica, pubblica o privata, delle società partecipate da enti pubblici, secondo i magistrati veneti, tali organismi rimangono organismi di diritto privato.

 

Si veda in tal senso, la Cass. SS.UU., 25 novembre 2013, n. 26283, nella quale si ribadisce che anche l’esistenza di disposizioni “speciali”, sintomatiche di una certa “rilevanza pubblicistica” dei compiti che esse svolgono non sono sufficienti a legittimare il riconoscimento della natura pubblica di tali società, non comportando l’alterazione dei normali meccanismi di funzionamento o delle ordinarie forme di organizzazione propri del modello societario.

 

La sentenza distingue le c.d. società in house, che non costituiscono entità poste al di fuori dell’ente pubblico, ma articolazione interna dello stesso, priva di autonomia decisionale e di un interesse proprio e, quindi, di una propria soggettività giuridica. 

Ne consegue che gli oneri derivanti dalla fruizione, da parte dei dipendenti della società partecipata, dei permessi retribuiti previsti per l’esercizio di funzioni elettive presso l’ente locale (partecipante o meno al capitale sociale) sono a carico di quest’ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro, nei termini e secondo le modalità individuati dall’articolo 80 del Tuel (in tal senso, Corte dei conti, sez. contr. Lazio, del n. 182/2013).

 


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