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Lazio, deliberazione n. 182 – Rimborso ex art. 80 e dipendenti di società pubblica


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 80 del d.lgs. 267/2000 in merito al regime del rimborso degli oneri per permessi retribuiti spettanti ai datori di lavoro privati o pubblici economici dei dipendenti che hanno incarichi di amministratore di enti cali.

In particolare, l’ente ha chiesto se tali rimborsi spettino anche alle società totalmente partecipate da enti locali, i cui dipendenti svolgano le predette funzioni pubbliche presso un comune diverso da quello socio.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 182/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 settembre, hanno chiarito che le società a partecipazione pubblica rientrano a pieno titolo fra i soggetti aventi diritto al rimborso degli oneri per permessi retribuiti accordati a propri dipendenti per lo svolgimento di funzioni pubbliche presso enti locali diversi da quelli che ne detengono il capitale sociale.

Pertanto, i connessi oneri per permessi retribuiti di dipendenti di società totalmente pubbliche, nominati amministratori di enti locali, sono a carico del comune presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 del Tuel.

 


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