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Piemonte, deliberazione n. 98 – Esternalizzazione e spesa di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

L’ente ha premesso di voler procedere all’esternalizzazione del servizio asilo nido, gestito attualmente direttamente con personale proprio, cedendo “il ramo d’azienda” ai sensi dell’articolo 2112 c.c. a favore di un contraente scelto con gara, prevedendo negli atti di gara il diritto di reintegro dei dipendenti pubblici trasferiti nel caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario.

L’ente ha chiesto se sia possibile mantenere nella propria spesa di personale l’importo relativo alle cessazioni di personale esternalizzato, tenuto conto che l’ente si è impegnato a reinternalizzare il servizio nel caso di cessazione dell’attività da parte del terzo affidatario.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 98/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 maggio, hanno ricordato che la riammissione in servizio di ex dipendenti pubblici, nell’ambito della reinternalizzazione di servizi affidati all’esterno, è subordinata alle seguenti condizioni:

 persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria;

 disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento;

 espressa volontà dell’amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la ri-ammissione dei dipendenti;

 inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso la società concessionaria.

In presenza di tali condizioni, anche a prescindere dall’applicazione dell’articolo 2112 c.c., l’amministrazione, ove ritenga corrispondente all’interesse pubblico integrare il proprio organico, potrà disporre il re-inquadramento degli ex dipendenti senza ledere il principio della concorsualità.

Inoltre, l’ente locale in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, non può derogare alle norme introdotte dal legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale (commi 557, 557-bis e 557-ter dell’art. 1, della legge 296/2006).

I magistrati contabili, infine, hanno ricordato che sulla corretta modalità di computo dei limiti della spesa di personale di cui alla legge 296/2006 è intervenuta la Sezione Autonomie con la deliberazione 27/2013 che ha chiarito che costituisce spesa di personale solo quella effettivamente sostenuta nell’ultimo anno e non anche quella che l’ente avrebbe sostenuto se avesse effettuato l’assunzione programmata.

Non è quindi corretto conteggiate spese di carattere virtuale, dovendo includersi esclusivamente quelle effettive.

Ne consegue che “non risulta possibile che nella spesa di personale di cui alla citata norma per l’anno di riferimento (sia il 2014 o altra differente annualità) l’ente locale possa conteggiare importi virtuali (quali quelli relativi agli stipendi inerenti ai dipendenti ceduti) in luogo degli importi effettivamente spesi”.

 


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