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Abruzzo, deliberazione n. 54 – Assunzioni programmate ma non effettuate


Un sindaco ha chiesto un parere se al tetto della spesa del personale ai fini del confronto con l’anno precedente, si possano aggiungere le spese necessarie al finanziamento delle assunzioni programmate, in modo da coprire l’ intero anno.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 54/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 maggio, hanno richiamato il principio di diritto affermato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione 27/2013 secondo cui le assunzioni programmate, ma non effettivamente effettuate non possono incrementare virtualmente la spesa dell’anno di riferimento, ai fini del rispetto dei vincoli imposti dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Eventuali “difficoltà funzionali legate alle carenze di figure professionali destinate all’esercizio di funzioni fondamentali sarebbero superabili grazie alla riprogrammazione complessiva della spesa e al ricorso a forme di associazionismo di cui allo stesso art. 16 del d.l. n. 138/2011 (ora art. 19 d.l. n. 95/2012).”

Si ricorda che le problematiche connesse ai vincoli di spesa del personale verranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013, legge 147/2013 e Jobs act”.

 


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