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Marche, deliberazione n. 43 – Provincie: nessuna assunzione


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione della disciplina vincolistica introdotta dall’articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012, in particolare sulla possibilità di procedere all’assunzione di un dirigente di un’altra amministrazione provinciale mediante mobilità.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 43/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 maggio, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla sezione autonomie con la deliberazione 25/2013 secondo cui il divieto per le Province di effettuare assunzioni a tempo indeterminato esula da motivazioni strettamente finanziarie per collocarsi su un piano di razionalità organizzativa, stante la possibile soppressione dell’ente datore di lavoro.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, nel divieto generale stabilito dall’articolo 16, comma 9, rientra anche la mobilità di personale di altra amministrazione, nonostante la neutralità finanziaria dell’operazione.

 


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