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Campania, deliberazione n. 262 – Lavoratori socialmente utili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di escludere dai vincoli di finanza pubblica le spese relative all’integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 262/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno chiarito che le spese di personale cui si riferisce il legislatore sono quelle sostenute per l’acquisizione di prestazioni lavorative, di varia specie e a vario titolo, rese a favore dell’ente, comprensive anche degli oneri accessori in senso ampio (e quindi anche dell’integrazione salariale).

In merito ai lavoratori socialmente utili, in particolare spetterà all’ente verificare se, nel concreto, tali spese siano sostenute per acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle funzioni e dei servizi dell’ente (e quindi rientranti nel limite), ovvero abbiano ad oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, a fronte di un assegno di natura previdenziale (in tal caso da non ricomprendere nella spesa di personale).

 


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