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Lombardia, deliberazione n. 117 – Azienda speciale gestione servizi educativi


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 557, della legge 147/2013 che ha introdotto un nuovo regime vincolistico in materia di assunzione di personale da parte delle aziende speciali.

In particolare, l’ente ha chiesto se un’azienda speciale, costituita per lo svolgimento di attività riconducibili alla gestione di servizi educativi e scolastici, possa essere esclusa dallo specifico divieto di assunzione posto a carico degli enti provinciali dall’articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012, autorizzando con propria deliberazione l’assunzione soltanto di personale docente a tempo indeterminato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 117/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo, hanno ricordato che i vincoli applicabili alle aziende speciali, in precedenza contenuti nell’articolo 114, comma 5-bis del Tuel, attualmente sono disciplinati dall’articolo 1, comma 557, della legge di stabilità per il 2014, che ha esteso anche alle aziende speciali i vincoli in materia di assunzione di personale previsti per gli enti controllanti.

Mentre la disciplina previgente escludeva automaticamente dall’applicazione dei divieti e dalle limitazioni alle assunzioni stabilite a carico degli enti locali le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e farmacie, attualmente il legislatore ha previsto la possibilità per gli enti locali controllanti di escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.

Pertanto, l’azienda speciale della provincia dal 1° gennaio 2014 è assoggettata agli divieti e limitazioni previsti per l’ente di riferimento e, dunque, al divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato (in tal senso, sez. contr. Lombardia, del. 10/2014) .

Tuttavia, trattandosi di un’azienda speciale per la gestione di servizi educativi, la stessa potrà essere esclusa dallo specifico divieto di assunzione stabilito a carico degli enti provinciali dall’art. 16, comma 9, del d.l. 95/2012, sia pure nei limiti e con le modalità stabilite dalla nuova formulazione dell’articolo 18, comma 2 bis, del d.l. 112/2008.

Attualmente, infatti, l’esclusione dai vincoli assunzionali per quelle aziende speciali che ricadono in uno dei settori esclusi, non opera automaticamente, come nel sistema previgente, ma al contrario richiede una motivata deliberazione dell’ente locale che viene così messo in grado, attraverso un’attenta valutazione e comparazione delle esigenze di assunzione delle singole aziende o istituzioni, di rispettare l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della stessa spesa di personale che la nuova disciplina derogatoria mantiene fermo assieme al rispetto dell’art. 76, comma 7, dello stesso d.l. 112/2008 per quanto riguarda il rapporto tra spese le stesse spese di personale e le spese correnti.

Per un corretto inquadramento delle caratteristiche giuridiche ed economico-contabili che caratterizzano le aziende speciali, si segnala la pubblicazione per EKD Editore, del libro “L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali”.

Si ricorda infine che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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