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Lombardia, deliberazione n. 10 – Provincia: anche l’azienda speciale non può assumere


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’azienda speciale che gestisce il servizio idrico integrato di procedere a nuove assunzioni.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 10/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio, hanno ricordato che a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2014, è mutato il quadro normativo applicabile alle aziende speciali.

Infatti, l’art. 1, comma 560, della legge 147/2013 ha riformulato il comma 5 bis dell’art. 114, del Tuel che, attualmente, si limita ad affermare che “le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”.

La legge di stabilità ha novellato il comma 2-bis dell’articolo 18 del d.l. 112/08, secondo cui “le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni”.

Pertanto, l’azienda speciale della provincia dal 1° gennaio 2014 è assoggettata agli divieti e limitazioni previsti per l’ente di riferimento e, dunque, al divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato.

Un approfondimento delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 verrà pubblicato su UNIVERSOPA di gennaio.

 


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