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Veneto, deliberazione n. 219 – Incentivo alla progettazione e organo di alta vigilanza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 92, comma 6, del codice dei contratti, in particolare se siano incentivabili le funzioni attribuite ad un organo di alta vigilanza comunale, nei confronti dei soggetti attuatori o in affiancamento al Rup, che vigili sulla progettazione ed esecuzione dei lavori e su tutte le clausole pattizie attinenti ai lavori.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 219/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno evidenziato che il presupposto necessario al riconoscimento dell’incentivo consiste nell’attività di redazione di un atto di pianificazione.

Pertanto, l’incentivo non può essere erogato per l’attività di vigilanza sulla progettazione e esecuzione dei lavori da parte di soggetti attuatori di opere di attuazione degli strumenti urbanistici, in quanto attività successiva e distinta da quella della pianificazione urbanistica, comunque intesa.

Si ricorda che la questione di massima in ordine al significato da attribuire all’espressione “atto di pianificazione, comunque denominato” e cioè se, ai fini del riconoscimento del diritto all’incentivo per la redazione di un atto di pianificazione, debba sussistere uno stretto collegamento tra pianificazione urbanistica e realizzazione delle opere pubbliche, è stata rimessa alle Sezioni delle Autonomie con deliberazione 6/2014 della sez. contr. per la Liguria.

 


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